BREVE ACCENNO ALLE NORMATIVE CHE RIGUARDANO LA PROFESSIONE DI BIOLOGO NUTRIZIONISTA
L’oggetto della professione del Biologo Nutrizionista è stabilito dalla Legge 396/67, che all’art. 3 (lettera b) individua come oggetto della professione del biologo anche la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo.
Tali competenze vengono ulteriormente ribadite nel recente D.P.R. 328/2001. Tale DPR introduce anche la classe di laurea 69/S (definita 61M dal DM 16.03.07): Scienze della Nutrizione Umana.
A conferma e chiarimento di quanto sopra, il D.M. 22 luglio 1993 (Tariffario Professionale consultabile sul sito:www.onb.it) è ancora più esplicito individuando il Tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo.
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
La “valutazione dei bisogni nutritivi”, qualificata dalla legge stessa come oggetto della professione, può rivolgersi al cliente in forma di elaborazione di una dieta che il medesimo deve rispettare per il conseguimento dei fini che si prefigge
La legge istitutiva, il DM del Ministero di Grazia e Giustizia e il DPR 328/2001
Abilitano il Biologo
- ad eseguire valutazioni dei bisogni nutritivi ed energetici
- a consigliare conseguentemente le opportune diete
Ne segue che :
il Biologo è un professionista a favore del quale esistono precise norme di rango legislativo che riconoscono la sua competenza a
- valutare i bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo
- elaborare le conseguenti diete
Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 16.11.2005 n. 6394, in Foro Amm. Cons. St., 3305 ha stabilito che contribuisce a dare fondamento alle competenze del Biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93
Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, in tema di esercizio abusivo della professione, ha riconosciuto che: “molte pratiche rientranti nella cosiddetta medicina alternativa, anche se finalizzate al mantenimento e al recupero della salute, possono essere eseguite da chi non è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica” purché questi non le svolga qualificandosi come medico e, comunque, compiendo atti propri tipici della professione medica, quale ad esempio la prescrizione di farmaci, giacché in tal caso è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medica
Conseguenze della sentenza
Applicando i principi sanciti dalla Sentenza n.16626 del 4/5/2005 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI gli unici obblighi che incombono al Biologo Nutrizionista sono
- non qualificarsi come medico
- non effettuare diagnosi
- non prescrivere farmaci
Il Biologo Nutrizionista può:
- operare in totale autonomia
- elaborare diete individuali, diete per mense aziendali, per collettività, per gruppi sportivi… e diete speciali per particolari condizioni patologiche
- usare apparecchi per la rilevazione di parametri utili alla valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici (purché non invasivi)
- consigliare integratori alimentari sulla propria carta intestata
FONTE: Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi